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Legge 16/04/1998 n. 120

Articolo 46 Durata, proroga e cessazione del presente Accordo

1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno il Consiglio non decida con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di porvi fine a norma delle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente Accordo per due periodi di tre anni ciascuno.

3. Se, prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, e' stato negoziato ma non e' ancora entrato in vigore a titolo provvisorio definitivo un nuovo Accordo destinato a sostituire il presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo Accordo.

4. Se un nuovo accordo e' negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo prorogato cessa di esistere al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.

5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere da una data di sua scelta.

6. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva di decisioni pertinenti da adottare con voto speciale, il Consiglio ha durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine.

7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente

articolo.

Articolo 47 Riserve Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserva.

Articolo 48 Disposizioni supplementari e disposizioni transitorie

1. Il presente Accordo succede all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, sia dall'Organizzazione o da uno del suoi organi, sia a loro nome, che saranno applicabili alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade a questa data, rimarranno applicabili a meno che siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede. Lista dei Paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termine di volume, e suddivisione dei voti ai fini dell’articolo 41 Bolivia 21 Brasile 133 Camerun 23 Colombia 24 Congo 23 Costa d'avorio 23 Costa Rica 9 Equador 14 Filippine 25 Gabon 23 Gana 23 Guinea Equatoriale 23 Guiana 14 Honduras 9 India 34 Indonesia 70 Liberia 23 Malesia 39 Messico 14 Myanmar 33 Paraguay 11 Panama 10 Papuasia- Nuova Guinea 28 Peru 25 Repubblica dominicana 9 Repubblica Unita di Tanzania 23 Salvador 9 Tailandia 20 Togo 23 Trinita' e Tobago 9 Venezuela 10 Zaire 23 TOTALE 1000

 

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